Descrizione
IL SINDACO
PREMESSO che, ai sensi della Legge Regionale n. 39 del 28/10/2002 art. 65, del Regolamento Regionale n. 7 del 18/04/2005, nonché delle disposizioni della Legge Quadro sugli incendi boschivi n. 353 del 21/11/2000, in tutto il territorio regionale è assolutamente vietato accendere fuochi nel periodo compreso tra il 15 Giugno ed il 30 Settembre, visto che è il periodo massimo di rischio di incendi boschivi;
CONSIDERATO che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l’incolumità delle persone e dei beni;
ACCERTATO che l’abbandono e l’incuria, da parte dei privati, di taluni appezzamenti di terreno, recintati e non, posti sia all’interno che all’esterno del perimetro urbano, comportando talvolta depositi di rifiuti eterogenei, determini un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che possono essere causa predominante di incendi, di proliferazione di ratti ed animali nocivi di ogni specie, con conseguente pregiudizio per l’incolumità delle persone e dei beni territorialmente esistenti;
RITENUTA la necessità di effettuare interventi di prevenzione e di divieto al fine di rimuovere le possibili cause di innesco degli incendi e che tale ordinanza avrà valore in tutti i periodi dell’anno al fine della sicurezza, dell’igiene e della salute pubblica;
VISTO il D. Lgs. n. 1/2018 “Codice di Protezione Civile”;
VISTA la L. n. 353 del 21/11/2000 “Legge Quadro in materia di incendi boschivi”;
VISTA la L.R. n. 39 del 28/10/2002 art. 64 c. 5 ed il Regolamento Regionale n. 7 del 18/04/2005, artt. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 (prevenzione degli incendi boschivi);
VISTO il D. Lgs n. 1/2018 “Codice di Protezione Civile” che all’art. 3, comma 1. Lett. C, l’art. 16 c. 1;
VISTI gli artt. 50 c. 5 e 54 del D. Lgs. N. 267/2000 “Testo Unico Ordinamento Enti Locali”;
VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;
VISTI gli artt. 29, 30 e 31 del D. Lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” e successive modiche ed integrazioni;
VISTA la L. n. 689/1981 e s.m.i;
VISTI gli artt. 449 e 652 del Codice Penale;
VISTE le norme del vigente Codice Civile;
ORDINA
Ai proprietari dei terreni a qualsiasi uso destinati ed a coloro che, per patto contrattuale, siano a qualsiasi titolo conduttori o fruenti degli stessi, per la tutela dell’igiene della salute pubblica, al fine di evitare rischi di incendio con conseguente aggravio e pregiudizievole pericolo per l’incolumità delle persone e dei beni territorialmente esistenti, e per non creare turbative e pericolo alla circolazione stradale, di procedere, a propria cura e spese, agli interventi di pulizia di seguito elencati:
- nelle aree private (terreni, giardini, cortili, ecc.) taglio dell’erba e della vegetazione in genere, rimozione dei residui di sfalcio e rifiuti vari, avendo cura di rimuovere ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica; estirpazione di sterpaglie e cespugli anche lungo tutto il fronte degli stabili, se trattasi di fabbricati, e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità del centro abitato e degli edifici;
- regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante con rimozione dei residui di sfalcio, nonché dei rifiuti vari, nelle aree private site nelle vicinanze di abitazioni, ed in particolare nelle aree prospicienti o che aggettano su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse;
- taglio di radici ed in genere di parti arboree che provocano danno alle aree pubbliche, alle sedi stradali e/o a luoghi sottoposti a pubblico passaggio;
- il divieto di lasciare in deposito sui terreni materiali o residui di carcasse di macchine e materiale di qualsiasi natura ammucchiato o affastellato, che possa immettere sul terreno sostanze nocive o comunque estranee alla natura del terreno stesso e tali che possano diffondersi in superficie o infiltrarsi nel sottosuolo provocando inquinamento momentaneo o duraturo, e che possa divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell’uomo.
Al fine di garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi, gli interventi di cui ai punti precedenti dovranno essere effettuati ogni qualvolta necessario.
INCARICA
Gli Agenti di Forza Pubblica di far rispettare e di eseguire quanto disposto con la presente ordinanza, adottando eventuali provvedimenti di competenza in ordine alla violazione ed alla consequenziale ottemperanza e sanzione.
AVVERTE
I trasgressori saranno puniti con le sanzioni amministrative previste dalle normative vigenti e nella fattispecie:
- come al punto 1, per la mancata pulizia delle aree incolte, una sanzione da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, così come integrato da D.L. n. 50/2003 convertito con Legge n. 116 del 20/05/2003;
- come ai punti 2 e 3, nel caso di mancata pulizia di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione da € 173,00 ad € 695,00, determinata ai sensi dell’art. 29 del Nuovo Codice della Strada. La misura di questa sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del D. Lgs n. 285/1992;
- come al punto 4, per la mancata pulizia delle aree incolte, da rifiuti vari ivi presenti o depositati, sarà elevata una sanzione pecuniaria da € 300,00 ad € 3.000,00 ai sensi dell’art. 255 del D. Lgs n. 152/2006, in caso di abbandono dei rifiuti pericolosi la sanzione è aumentata fino al doppio;
Per il caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di attività determinati anche solo potenzialmente l’innesco d’incendio, nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore ad € 1.032,00 e non superiore ad € 10.329,00, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 353/2000.
RICORDA
Che ad ogni cittadino incombe l’obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi e nelle zone urbane e periferiche;
Che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l’incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:
- COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI RIETI;
- GRUPPO CARABINIERI FORESTALI DI RIETI;
- COMANDO STAZIONE CARABINIERI FORESTALI DI PETRELLA SALTO;
DISPONE
Che la presente ordinanza venga:
- pubblicata presso l’Albo Pretorio del Comune, affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale;
- inserita nel sito istituzionale del Comune;
- trasmessa in copia a:
− Prefettura di Rieti;
− Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rieti;
− Gruppo Carabinieri Forestali di Rieti;
− Nucleo Carabinieri Forestali di Petrella Salto;
Ai sensi dell’art. 3, c. 4, della Legge n. 241/1990 avverte altresì, che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) LAZIO, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio di questo Comune.
IL SINDACO
Dott. Armando Cipolloni
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Ultimo aggiornamento: 18 giugno 2026, 15:38