Descrizione
IL SINDACO
VISTI gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e ravvisata la propria competenza;
VISTA la Legge n. 241/1990, con particolare riguardo all’art. 7;
DATO ATTO che in data 31 ottobre si svolgerà l’evento denominato “47° Sagra della Castagna Rossa”;
RITENUTO che, per consentire lo svolgimento della suddetta manifestazione, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, occorre procedere alla chiusura del transito veicolare di Via Teglieto dal Km 19+700 (Monumento) al Km 20+700 circa (Tornante), fatta eccezione per i veicoli speciali e di emergenza, e di istituire il divieto di sosta su Via San Rocco;
VISTO il Nulla Osta rilasciato dalla Provincia di Rieti, prot. n. 030738/2026 del 15/10/2026, per l’adozione della presente ordinanza;
ORDINA
- La chiusura al transito veicolare di Via Teglieto dal Km 19+700 (Monumento) al Km 20+700 circa (Tornante), fatta eccezione per i veicoli speciali e di emergenza, dalle ore 11:00 del 31/10/2026 alle ore 18:00 del 31/10/2026, comunque fino a cessate esigenze;
- L’istituzione del divieto di sosta lungo Via San Rocco dalle ore 00:00 del 31/10/2026 alle ore 23:59 del 31/10/2026, comunque fino a cessare esigenze.
L’Ufficio Tecnico Comunale è incaricato, per le rispettive competenze, all’esecuzione di quanto disposto con la presente ordinanza.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza.
DISPONE
Che la presente ordinanza sia resa pubblica:
- Mediante l’affissione sul territorio comunale;
- Mediante pubblicazione all’albo pretorio, ai sensi dell’art. 124, co. 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
- Nelle altre forme previste dalla normativa vigente;
Che le Forze dell’Ordine sono incaricate della sorveglianza di quanto contenuto nella presente ordinanza e delle successive disposizioni di applicazioni di sanzioni amministrative;
Che copia della presente ordinanza sia trasmessa:
- A tutte le Forze dell’Ordine che operano sul territorio, affinché vigilino sul rispetto di quanto disposto;
- Alla Prefettura di Rieti;
- All’Amministrazione Provinciale di Rieti;
AVVERTE
Che le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, oltre ad essere perseguibili penalmente, ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale, saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, così come disposto dall’art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio e ricorso per via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 giorni sempre dalla pubblicazione all’Albo Pretorio.
Marcetelli, lì 17/10/2026
IL SINDACO
Dott. Armando Cipolloni
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Ultimo aggiornamento: 17 ottobre 2026, 11:58