Tutte le informazioni che riguardano lo “Stato Civile” di una persona, come:
A) Denuncia di nascita
La denuncia di nascita è obbligatoria entro pochi giorni dalla data del parto.
Se i genitori del bambino sono coniugati, la denuncia di nascita deve essere presentata:
- Da uno dei genitori o da un loro procuratore speciale, davanti al Direttore Sanitario dell’Istituto in cui è avvenuta la nascita, entro tre giorni dalla data del parto;
- Da uno dei genitori, davanti all’Ufficiale di stato Civile del Comune di residenza della madre (o del padre, se vi è un preciso accordo), entro dieci giorni dalla data del parto;
- Da uno dei genitori, davanti all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita, entro dieci giorni dalla data del parto.
Se i genitori del bambino non sono coniugati, la denuncia di nascita deve essere presentata:
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Da entrambi i genitori, davanti al Direttore Sanitario dell’Istituto in cui è avvenuta la nascita, entro tre giorni dalla data del parto;
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Da entrambi i genitori, davanti all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza della madre (o del padre, se vi è un preciso accordo), entro dieci giorni dalla data del parto;
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Da entrambi i genitori, davanti all’Ufficiale di stato Civile del comune di nascita, entro dieci giorni dalla data del parto.
Per la denuncia all’Ufficiale di Stato Civile occorre presentarsi con l’attestazione di assistenza al parto rilasciata dalla direzione sanitaria, o in caso di parto avvenuto presso l’abitazione occorre presentare l’attestazione dell’ostetrica che ha assistito al parto.
B) Certificato ed estratto di nascita
Il certificato di nascita attesta la nascita di una persona e ne specifica le informazioni relative: nome, cognome, data e Comune di nascita. Non contiene l’ora di nascita né eventuali annotazioni per matrimonio, divorzio, morte.
L’estratto di nascita riporta i dati essenziali ricavati dall’atto di nascita e può comprendere eventuali annotazioni marginali: orario di nascita, nominativi dei genitori, data di matrimonio, nominativo del coniuge etc.
La copia integrale dell’atto di nascita è la fotocopia autenticata dell’atto di nascita contenente tutte le annotazioni riportate sul relativo registro di stato civile: certifica il cognome, prenome, prenomi aggiuntivi, sesso, luogo di nascita, ora, giorno, mese e anno di nascita, Comune di registrazione della nascita e comprende le annotazioni marginali (matrimonio, divorzio, decesso). Non richiedibile in caso di adozione.
È sufficiente la richiesta verbale se il richiedente è la persona interessata, in caso contrario occorre una richiesta scritta e delega al ritiro del documento da parte della persona a cui si riferisce il certificato.
C) Certificato ed estratto di matrimonio
L’estratto per riassunto di matrimonio attesta il matrimonio dell’individuo così come desunta dal relativo atto ivi riportando le indicazioni evidenziate dalle annotazioni.
L’estratto per copia integrale di matrimonio può essere rilasciato previo motivato interesse. Esso contiene la trascrizione esatta dell’atto con tutta la cronologia delle annotazioni ivi riportate e la dichiarazione di conformità all‘originale.
È sufficiente la richiesta verbale se il richiedente è la persona interessata, in caso contrario occorre una richiesta scritta e delega al ritiro del documento da parte della persona a cui si riferisce il certificato.
D) Pubblicazioni di matrimonio
Per potere celebrare un matrimonio civile e religioso avente effetti civili, occorre fare richiesta di pubblicazioni presso il Comune ove uno dei due futuri sposi è residente.
Le pubblicazioni restano all’Albo pretorio per 8 giorni consecutivi, consultabili sul sito www.mentana.gov.it, più dovranno passare altri 3 giorni per eventuali opposizioni.
Il matrimonio deve essere celebrato entro 6 mesi (180 gg). Se è stata concessa dal Tribunale riduzione del termine di pubblicazione o dispensa della stessa, deve essere prodotto il relativo decreto.
I certificati occorrenti per la pubblicazione hanno una validità di 6 mesi.
Possono farne richiesta coloro che hanno i requisiti necessari, previsti dal codice civile, per sposarsi e quindi:
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Due persone che hanno lo stato libero, cioè non legati da un precedente matrimonio civile o religioso con effetti civili;
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Non legate tra loro da vincoli di parentela, di affinità, di adozione e affiliazione nei gradi stabiliti dal codice civile (salvo autorizzazione del giudice tutelare);
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Maggiorenni o con almeno 16 anni se muniti di autorizzazione del Tribunale dei Minorenni;
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Cittadini stranieri se in possesso del “nulla osta” del proprio Stato (art. 116 c.c.), legalizzato se previsto, dalla Prefettura di Roma.
Modalità:
La coppia deve prenotare un appuntamento presso l’ufficio Matrimoni (Stato Civile).
Può presentarsi anche uno degli sposi con la procura dell’altro o una terza persona con la procura dello sposo assente.
Gli sposi, non residenti a Marcetelli, che intendono celebrare il matrimonio con rito civile nel nostro Comune, devono aver fatto le pubblicazioni nel proprio Comune di residenza e devono prenotare un appuntamento per prendere accordi sull’uso delle sale per la celebrazione e i relativi costi, e devono essere in possesso del Certificato di eseguita pubblicazione e del Nulla Osta alla celebrazione del matrimonio Art. 109 C.C. rilasciato dal loro Comune di residenza.
Documentazione:
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Documento d’identità valido (richiesto per tutte le persone che compaiono);
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Richiesta del parroco di Marcetelli o del Ministro di culto ammesso nello Stato per i soli matrimoni da celebrarsi in forma Religiosa;
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Modulo di procura: in caso uno dei due sposi non possa presentarsi per le pubblicazioni ha facoltà di compilare la procura a favore dell’altro o di una terza persona. Il modulo di procura deve essere compilato e firmato dallo sposo assente e accompagnato dalla fotocopia del suo documento d’identità.
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Nulla osta o certificato di capacità matrimoniale rilasciato dal Consolato o Ambasciata estera in Italia per i cittadini stranieri. Il nulla osta deve essere legalizzato o presso la Prefettura dove ha sede l’Autorità diplomatica, sempre che non si tratti di Paese esente da legalizzazione. In mancanza del nulla-osta, o di certificato di capacità matrimoniale, occorre una sentenza del Tribunale Italiano.
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L’autorizzazione del tribunale per i minorenni tra i 16 e i 18 anni di età, per gli sposi legati da vincoli di parentela e affinità.
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Decreto del tribunale in caso di concessione della riduzione dei termini delle pubblicazioni o di dispensa.